Quali sono le cose che il committente deve assolutamente sapere prima di iniziare i lavori? Ecco la nostra risposta
Spesso ci capita di sentire storie di clienti che hanno avuto esperienze negative a seguito di lavori commissionati a professionisti poco preparati o ditte improvvisate.
E’ bene chiarire il fatto che il committente (chi ha titolo di commissionare il lavoro) ha degli obblighi e responsabilità ben precise di cui spesso non è a conoscenza, e che potrebbero comportargli dei seri problemi.
Gli interventi edili, se di carattere straordinario, sono soggetti a rilascio permessi (SCIA, Permesso di Costruire) o comunicazioni (CIL e CILA) ed il committente è l’intestatario delle singole pratiche, anche nel caso di semplici manutenzioni ordinarie, tipo rifacimenti di pavimenti, o rivestimenti il committente ha delle responsabilità oggettive sia di urbanistica che in materia di sicurezza d.lgs. 81/2008.
Il committente prima di poter iniziare i lavori, dovrà affidarsi a professionisti qualificati al fine di adempiere alle dovute verifiche delle pratiche depositate e attestanti lo stato legittimato e poter successivamente procedere alla redazione di tutti gli elaborati tecnici e redazione pratiche ai relativi enti.
I lavori si suddividono in 3 categorie
1) Manutenzioni ordinarie: “attività edilizia libera” come prescritto dall’art. 6 del Testo Unico, per cui non è soggetto a richiesta titoli abitativi, è comunque consigliabile presentare comunicazione in carta semplice al Comune. Nel caso di intervento di 2 ditte contemporaneamente occorre presentare la notifica preliminare all’ASL. Questo tipo di intervento non beneficia delle detrazioni fiscali;
2) Manutenzioni straordinarie: senza interventi strutturali, viene incaricato un progettista e viene presentata una CILA (comunicazione
inizio lavori asseverata);
3) Ristrutturazione complessa e Nuova Costruzione: deve essere incaricato un progettista, un direttore dei lavori e un coordinatore per la sicurezza (talvolta anche lo Strutturista ed un termotecnico) qualche volta alcuni professionisti possono ricoprire più ruoli contemporaneamente. Deve essere redatta una SCIA (Segnalazione certificata inizio attività);
Il Committente è obbligato ad avvalersi di un progettista che è responsabile del rispetto delle normative urbanistiche locali e di un Direttore dei Lavori che dovrà sorvegliare sul rispetto del progetto, dei tempi e dei costi.
Le figure professionali che intervengono in taluni lavoro sono molteplici e richiedono una buona specializzazione.
Se non vengono rispettate le normative urbanistiche si incorre in sanzioni pecuniarie e a seconda dei casi per abusi di una certa rilevanza si potrebbe arrivare anche a sanzioni penali e conseguente abbattimento del fabbricato.
Per quanto invece riguarda la responsabilità in materia di sicurezza regolata dal D.lgs. 81/2008 c’è l’obbligo della nomina del Coordinatore della sicurezza obbligo dovuto in caso di operatività di 2 o più ditte.
Non è in alcun modo possibile fare a meno del Coordinatore della Sicurezza, nemmeno nel caso di piccoli lavori qualora esiste la concomitanza di più ditte. Nel caso di mancata nomina dello stesso, il committente incorre in una sanzione penale con l’arresto da 3 a 6 mesi oltre alla sanzione pecuniaria da Euro 2.500,00 a Euro 6.400,00
Individuati i professionisti e dopo la definizione del progetto (e solo dopo!!) segue la scelta della ditta edile (per questo dedicheremmo un altro post) insomma un vero calvario nella ricerca della squadra perfetta!
Il nostro Consiglio
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